Delibera n. 1 del 23 maggio 2022

La Commissione Regionale Giudicante

Riunitasi in videoconferenza in data 22 maggio 2022 alle ore 16:00

Sull’appello della società ASD Evergreen avverso la delibera pubblicata con il comunicato ufficiale n. 20 del 17.05.2022 (delibera n. 1 del 16.05.2022) del Giudice Unico del Comitato CSI di Reggio Calabria, che aveva accolto il reclamo promosso dalla società Pallacanestro Palmi e, conseguentemente, aveva disposto “Di accogliere il reclamo posto in essere dalla società ASD Pallacanestro Palmi; La sconfitta a tavolino per la squadra Evergreen RC e, conseguente, l’omologazione della gara con il risultato tecnico di 20 - 0 a favore della Società ASD Pallacanestro Palmi; La sospensione per gli atleti della squadra Evergreen RC identificati con tessera AT08901177; AT08901211 e AT08901212 per tutto l’anno sportivo 2021/2022 per il Campionato Nazionale CSI di Pallacanestro Open 15, fasi Provinciali, Regionali e Nazionali; La Diffida e l’ammenda di €30.00 (Trenta/00) per la Evergreen RC, per l’impiego irregolare di propri tesserati;”

FATTO

A seguito della gara disputata al PalaCSI di Gallina, in data 09.05.2022, in occasione della fase provinciale valevole per il Campionato di Pallacanestro Open 15 maschile - tra le squadre Asd Evergreen e Asd Pallacanestro Palmi, veniva preannunciato reclamo dalla società Asd Pallacanestro Palmi e, conseguentemente, entro i termini previsti dal regolamento della manifestazione, veniva proposto il reclamo secondo le modalità previste all’art 69 RGS. Il Giudice Unico, sospendeva l’omologazione della gara e deliberava l’accoglimento del reclamo con delibera pubblicata sul comunicato ufficiale n. 20 del 17.05.2022. Avverso la decisione del Giudice Unico, la squadra Asd Evergreen, in data 18.05.22, entro i termini e con le modalità previste dal regolamento, impugnava la delibera eccependo i seguenti motivi “1) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 22 del Regolamento Tecnico Locale ed art 23 del Regolamento per la Giustizia Sportiva e degli artt. 44 e 93 del Regolamento Nazionale dell’Attività Sportiva Edizione 2021 “Sport in Regola” ; 2) Nel merito della condotta: disapplicazione dell’art. 14 del Regolamento Nazionale dell’Attività Sportiva Edizione 2021 “Sport in Regola” disparità di trattamento, irragionevolezza della decisione, violazione del Comunicato ufficiale n. 2 del 1/10/2022; Più precisamente, la società appellante lamenta che la squadra Asd Pallacanestro Palmi “avrebbe dovuto comunicare il reclamo depositato, mentre, la stessa, si è limitata a comunicare esclusivamente una mail con cui si dava atto di aver presentato il suddetto reclamo” con una lesione del diritto del contraddittorio e del giusto procedimento; inoltre, eccepisce una “disapplicazione” del Regolamento Nazionale contenuto nel comunicato Ufficiale n. 2 del dì 01.10.2021 Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva laddove, modificando l’art. 14 – “tesseramento- Sport di squadra” contenuto in Sport in regola viene consentito ai Comitati provinciali, stante la situazione di emergenza dovuta al Covid-19, per la corrente stagione sportiva, di stabilire termini diversi di tesseramento degli atleti.

DIRITTO

In riferimento al primo motivo dell’atto di appello si evidenzia che questa Commissione Giudicante Regionale ha proceduto ad acquisire tutta la documentazione necessaria ai fini di un’attenta valutazione delle doglianze poste in essere. Invero la mail inviata dalla società reclamante, in data 12.05.2022 alle ore 23:51, è stata indirizzata contemporaneamente all’indirizzo mail della Squadra Asd Evergreen, all’indirizzo mail del suo Presidente e al Comitato Provinciale di Reggio Calabria. Lo scritto contenuto nel “corpo” della suddetta mail corrisponde in toto al contenuto del reclamo sottoscritto dal Presidente della ASD Pallacanestro Palmi che è stato presentato presso la sede del Comitato CSI di Reggio Calabria ed acquisito il 12.05.2022 alle ore 17:40 come da ricevuta trasmessa a quest’Organo dal Comitato provinciale di Reggio Calabria, debitamente timbrata e sottoscritta. Per tale motivo non si può accogliere l’eccezione sollevata dalla squadra Asd Evergreen posto che il testo della mail inviata corrisponde al contenuto del ricorso e, pertanto, non si ravvisa la violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo. L’unica anomalia potrebbe essere rappresentata dalla mancata sottoscrizione del testo del reclamo presente nella mail, ma prevale, in questo caso, la sussistenza del deposito del reclamo timbrato e sottoscritto presso la sede del Comitato posto che attesta che lo stesso è stato presentato a firma del legale rappresentante della Società, garantendone l’autenticità e la provenienza. Rispetto, poi, al secondo motivo dell’impugnazione si precisa quanto di seguito. Con comunicato ufficiale n. 2 del dì 01.10.2022, il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva, al punto 2 Regolamento Nazionale “Sport in Regola” – Modifica dei termini e norme derogabili relativamente al tesseramento degli atleti concedeva la possibilità ai Comitati territoriali CSI di adottare limiti temporali di tesseramento diversi da quelli indicati all’art. 14 Sezione Fair play – Agonismo etico” e, dunque, la possibilità di fissare diversi termini entro il compimento della fase locale; ed ancora “per le integrazioni degli atleti (sport di squadra) le tempistiche saranno regolamentate dai Comitati Territoriali e potranno essere effettuate nelle misure previste dalle discipline sportive contemplate, entro l’inizio della fase regionale e comunque non oltre il 1 giugno”. Tale disposizione è, per quanto riguarda la stagione sportiva in corso derogatoria rispetto all’art 14 Sezione Fair Play – Agonismo etico, tuttavia il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva in merito alla determinazione delle tempistiche specifica espressamente che “saranno i Comitati territoriali e/o regionali che, in accordo con il Coordinamento Tecnico dell’Attività Sportiva, potranno adottare le opportune variazioni tecniche ed organizzative”. Da quanto detto è evidente che il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva, per ragioni legate alla situazione di emergenza sanitaria, ha concesso la possibilità di stabilire termini e limiti temporali diversi sia per quanto attiene il tesseramento sia per quanto riguarda le integrazioni degli atleti per gli sport di squadra, ma la scelta dei limiti temporali è riservata per l’attività territoriale solo ed esclusivamente ai Comitati provinciali. Infatti il parere richiesto dalla Società appellante conferma tale interpretazione laddove afferma che il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva “ha proposto delle semplificazioni regolamentari- rispetto a quanto stabilito dal regolamento nazionale “Sport in Regola”ed. 2021 per i Comitati Territoriali CSI (…) senza tuttavia entrare nel merito della loro applicazione.” Pertanto, il Comitato CSI di Reggio Calabria, diversamente da quanto sostenuto dalla Società appellante, non ha disapplicato quanto sopra enunciato, ma ha stabilito nel proprio regolamento provinciale della manifestazione dei limiti temporali (corrispondenti a quelli delle stagioni sportive precedenti) ovvero all’art. 15 del regolamento tecnico locale per la stagione sportiva 2021/2022 “ l. Il termine ultimo per il tesseramento degli atleti è fissato entro il 28 febbraio 2022. Entro l’inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 maggio 2022 potranno essere integrati 2 atleti nella rosa delle squadre. 2. Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, potranno essere utilizzati anche nella fase locale dei Campionati nazionali”. Si precisa che il limite di due atleti non vuol dire un limite di tesseramento ma di integrazione nella rosa della squadra partecipante al Campionato nazionale.

Da quanto detto il Comitato Provinciale CSI di Reggio Calabria all’interno del Regolamento della manifestazione ha stabilito i limiti temporali come sopra specificati, non ritenendo opportuno per ragioni tecniche ed organizzative, di estendere ulteriormente l’arco temporale e ciò non costituisce una violazione alla disposizione normativa contenuta nel C.U. n. 2 del 01.10.2021.

Per le motivazioni sopra esposte la Commissione Giudicante Regionale

delibera

1) di non accogliere l’appello proposto dalla Società ASD Evergreen e, conseguentemente,

2) conferma le decisioni assunte dal Giudice Unico del Comitato di Reggio Calabria;

Viene incamerata la tassa reclamo.

f.to Presidente della CGR

f.to I Componenti della CGR