COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE - CSI CALABRIA 

DELIBERA N. 1 del 24 aprile 2023

La Commissione Regionale Giudicante

Nella riunione fissata in videoconferenza il giorno 21.04.2023 alle ore 20:00

Sull'appello pressentanto della società ASD MAGIC BASKET avverso la delibera del Giuduce Unico del Comitato di Reggio Calabria, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 14 del 15.04.2023, con la quale venina decisa "La sconfitta a tavolino sia per la società Pallacanestro Catanzaro che per la società Magic Basket 2013; l'ammenda di euro 30,00 per la squadra Pallacanestro Catanzaro e pr la squadra Magic Basket 2013 per il principio della reponsabilità oggetti". 

FATTO

La gara disputata in data 26.03.2023 tra le squadre Pallacanestro Catanzaro e Magic Basket 2013, valevole per la sedicesima giornata del campionato Nazionale CSI di pallacanestro Open 15, veniva sospesa dagli Ufficiali di gara, ritenendo nonpiù sussistenti le condizioni ambientali per la prosecuzione della gara. Con comunicato ufficiale n. 11 del 27.03.2023, il Giuduice Unico sospendeva l'omologazione della gara e rinviava la decisione al fine di chiarire meglio quanto accaduto. ù

Espletata l'istruttoria, il GU, con delibera n. 14 del 15 aprile 2023, oggi impugnata, decideva la sconfitta a tavolino per entrambe le squadre. 

Avverso la decisione del Giudisoe sportivo, la squadra ASD MAGIC BASKET, in data 18.04.2023, entro i termini e con le modalità previste dal regolamento, proponeva ricorso lamentando che: 

"1. Il referto arbitrale e i relativi supplementi di gara nei quali si evince che dopo l'espulsione dei giocatori Policreste e Catalano gli ufficiali di gara comunicavano alle squadre la ripresa del giocoal fine di portare a termine la partita ma non che il tesserato Pallancanestro Catanzaro Policreste Luigi, rimasto inspiegbilmente sul terreno di gioco per protestare contro i direttori di gara scavalcò la laustra di delimitazione tra campo e tribuna per sferrare un pugno al giocatore Catalano colpendolo in testa e colpendo di rimbalzo l'accompagnatore della squadra Magic Basket 2013 Domenico Catalano riportando inessattamente che i due giocatori espulsi riprendevano "a distanza, ognuno dalla propria tribuna a provocarsi". 2. L'aggressione violenta e sproporzionata del tesserato della Pallacanestro Catanzaro Policreste nei confronti di Catalano Annunziato e di Catalano Domenico, che avrebbe comportato bel altro tipo di squalifica, ha poi comportato l'intervento delle rispettive panchine che non hanno fatto altro che evitare che l'aggressione degenerasse. 3. I giudici di gara non refertano l'accaduto limitandosi a sostenere che il clima che si era venuto a creare rendeva impossibile la prosecuzione della gara. 4. I giudici di gara non refertano altresì che ristabilito l'ordine in campo tra le squadre e soprattutto in tribuna tra i giocatori precedentmente espulsi. entrambe le formazioni erano pronte a riprendere il gioco senza ulteriori indigi per portare a termine il match mpmentaneamente sospeso". 

La squadra appellante riteneva, pertanto, di non aver alcuna responsabilità oggettiva e, conseguentemente, chiedeva la revisione del procedimento del Giudice provinciale, "con omologazione del risultato al momento della sospensione". 

DIRITTO

Preliminarmente, si evidenzia come questa Commissione Giuducante Regionale ha proceduto ad acquisire tutta la documentazione necessaria ai fini di un'attenta valutazione delle doglianze rappresentante dalla società appellante, ivi incluse le memorie presentante dalla società appellante prima della decisione dell'organo giudicante di primo grado. 

I primi tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, stante l'evidente connessione.

Questa Commissione ritiene, tuttavia, che tutti e tre i motivi non possano trovare accoglimento, non essendo le doglianze rappresentate congruamente provate. 

Invero, la circostanza della violenta aggressione subita dall'atleta della squadra Magic Basket in primo luogo non risulta nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte provilegiata, amcorché mpm esclusiva, di prova (cfr. art. 77 del regolamento di Giustizia Sportiva). Secondariamente. la suddetta circostanza viene introdotta solo con l'atto di appello: non ci è, in altri termini, alcuna menzione di "un pugni violento alla testa" nelle memorie presentate dalla stessa Società appellante prima della dedlibera del Giuduce provinciale. Un simile evento, qualora realmente verificatosi, sarebbe stato certamente stigmatizzato dalla società immediatamente, già in fase di gara, e senza subbio sarebbe stato riportato nel referto arbitrale e condannato duramente dal giudice di primo grado. 

Anche il quart motivo di appello deve essere respinto: la valutazione degli ufficiali di gara di sospendere definitivamente l'incontro é, a parere di questa Commissione, totalmente coerente con il dato normativo, integrando in caso di specie i presupposti richiesti dall'art. 70 NAS necessari per la sospensione, e lettimando, pertanto, gli effetti di cui all'art. 99 co. 3 delle NAS. 

Segnatamente, il primo comma dell'art. 70 consente la sopsensione della gara, a discrezionalità degli arbitri, allorquando "(...) per motivi gravi e imprevedibili o quanto stia avvenendo sia in campo sia fuori dal campo, il contesto e il clima venutasi a creare non consentano più il corretto e imparziale proseguimentio della gara". Il terzo comma della medesima norma, poi, specifica che i direttori di gara, prima di assumere la decisione, devono "porre in essere tutti gli accorgimenti che riportino in campo il clima normale per una gara e ddeve assumere tutte le necessarie decisioni che rasserenino gli animi e allontantanino dal campo di gioco i responsabili del problemi sopravvenuti". 

Ebbene, dall'analisi del fascicolo e dalla approfondita lettura del refento di gara e dell'allegato supplemento, emerge come la decisione deli Ufficiali di gara di sospendere la competizione si era resa necessaria alla luice del clima di tensione che entrambe le squadre avevano concorso a creare. 

Le due squadre, infatti, erano state previamente avvisate della possibilità di una sospensione della gara allorquando due giocatori, Catalano A. e Policreste, avevano iniziato a spintonarsi in campo a segutomdell'espulsione del dirigente accompagnatore Catalano D., il quale entra in campo "arrivando faccia a faccia" con l'arbitro. Nonostante l'espulsione dei due giocatori (che avevano di fattomabbandonato il terreno di gioco), la situazione di "parapiglia", che aveva determinato, qualche minuto prima, la sopsensione temporanea della gara, viene sostanzialmente reiterata suelle due tribune (cfr. refeeto: "quasi tutti i giocatori scavalcano, vanno in tribuna e ricominciano tutti a spintonarsi"), crendo un clima incontrollabile. 

Malgrado il monito fatto dagli ufficiali di gara a fronte el primo momento di tensione in campo e malgrado tutti i possibili accorgimenti assunti dai direttori di gara (cioé l'allontamento dei giocatori primariamente responsabili), gli animi erano tutt'latro che distesi e il clima concretizzatosi non avrebbe in alcun modo consentito un corretto e imparziale proseguimento della gara. 

La responsabilità di tale situazione ambientale risulta ascrivibile - come detto - alla condotta scorretta e reiterata di entrambe le società sportive: entrambe le società, cioé, hanno fornito un apportio causale necessario alla realizzazione del clima di tensione come sopra dedscritto e stigmatizzato. 

Per tali motivi, questa Commissione regionale, non ritine fondati i motivi di appello e, conseguentemente 

delibera

1) di non accogliere l'atto di appello proposto dalla Società ASD MAGIC BASKET;

2) di confermare le decisioni assunte dal Giudice Unico del Comitato di Reggio Calabria;

Viene incamerata la tassa reclamo. 

Pubblicata in data 24 aprile 2023, alle ore 09:00

Commissione Regionale Giuducante

F.to Dott.ssa Carmela Pugliese - Presidente

F.to Avv. Valeria Bilotto - Componente

F.to Dott. Battista Bufanio - Componente